Lo Statuto

ART. 1) Costituzione
E’ costituita l’Associazione autonoma denominata “Associazione SolarCity ETS” d’ora in avanti “Associazione”, disciplinata oltre che dal presente statuto, dal D.Lgs. 117/2017, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.
ART. 2) Sede e durata
L’Associazione ha sede legale in Omegna (VB) e nei modi di legge potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
L’Associazione ha durata indeterminata.
ART. 3) Assenza di fini di lucro e destinazione del patrimonio
L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 4) Finalità e attività di interesse generale
L’Associazione svolgendo una o più attività di interesse generale persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale dell’attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonchè alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del D.Lgs. 199/2021.
Più precisamente, nel rispetto della normativa di settore l’Associazione ha per oggetto la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell’art. 42 bis, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, del D. Lgs. 199/2021 e lo svolgimento di tutte le attività da queste consentite.
L’obiettivo principale dell’Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all’interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell’art. 42bis, D.L. 162/2019 e dalle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001.
L’Associazione SolarCity ETS si propone di promuovere:
- la tutela dell’ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l’autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica.
In particolare, le iniziative che si propone e persegue in favore di propri associati, vertono principalmente sull’approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell’energia.
A tal fine potrà partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai soci, in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolamentazione normativa statale.
In particolare, per la realizzazione dello scopo statutario l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a promozione di attività mirate alla produzione, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
- l’organizzazione della condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall’associazione stessa ai sensi dell’art. 1, lett. o) dell’Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all’aumento dell’efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;
- avviare e stipulare protocolli d’intesa volti a sensibilizzare e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici;
- stipulare accordi e convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l’utilizzo delle reti di energia e l’accesso non discriminatorio ai mercati dell’energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all’attività di cui ai precedenti punti;
- organizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull’utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l’acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l’acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti.
In via secondaria e strumentale l’Associazione può svolgere attività diverse rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale; tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti di cui all’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.
L’Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.
ART. 5) Soci
Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Sono ammessi come soci solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonchè le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo
quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e la cui partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale. Requisito degli associati per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità di una utenza per l’approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione
sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e avrà diritti per un solo voto.
La partecipazione all’Associazione è aperta e volontaria. È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta. All’atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.
La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.
I soci si distinguono in fondatori e ordinari:
- fondatori: coloro che costituiscono l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
- ordinari: coloro che chiedono e ottengono l’iscrizione e versano la quota.
L’Associazione può conferire la qualifica di associato onorario alle persone fisiche che si siano distinte per servizi resi alla comunità cittadina o che si siano distinte per l’impegno nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. L’associato onorario può partecipare alla assemblea dei soci, senza diritto di voto, con il diritto di esprimere opinioni sull’andamento della vita della Comunità.
Il Consiglio Direttivo potrà consentire all’associato onorario di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a scopo consultivo. L’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche,
piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
ART. 6) Diritti e doveri dei Soci
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
Per i membri o soci della comunità è possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
Gli associati purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al
Presidente.
I soci sono obbligati:
- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.
ART. 7) Perdita qualifica i socio
La qualità di socio si perde per:
- recesso;
- morosità;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- esclusione;
In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla Associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione. È causa di esclusione dall’Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all’art. 5 del presente Statuto.
L’esclusione può altresì essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l’associato:
- danneggi moralmente o materialmente l’Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- per gravi motivi.
Si applica l’art. 24 del codice civile.
L’associato receduto o escluso non vanta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione a meno che la destinazione sia imposta per legge. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all’Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall’esclusione dall’Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
Art. 8) Organi Sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario, ove nominato;
- Il Tesoriere, ove nominato;
- l’Organo di Controllo;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, ove nominato.
Art. 9) Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti i soci. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, per l’esame e l’approvazione del bilancio d’esercizio o della rendicontazione economica.
L’Assemblea è convocata inoltre:
- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 degli associati o da almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata mediante avviso da inviare almeno dieci giorni prima a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell’Associazione. Il Presidente invia la convocazione dell’Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente se nominato; in mancanza dal Consigliere più anziano per età. Il Presidente dell’assemblea è assistito da un Segretario. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione, la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti e/o rappresentati almeno 3/4 degli associati; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno 3/4 degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e/o rappresentati.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante.
Art. 10) Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria:
- determina le linee generali programmatiche dell’Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l’obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla legge, l’organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall’articolo 20 dello Statuto;
- nomina uno o più liquidatori;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo statuto alla sua competenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito registro e rimangono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati.
Art. 11) Intervento dei soci in Assemblea
All’assemblea hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati.
Art. 12) Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri nominati dall’Assemblea fra gli associati senza alcuna discriminazione e nel rispetto dell’art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Tuttavia, non possono ricoprire cariche all’interno degli organi sociali i soci enti pubblici territoriali, le società e gli enti da questo partecipati o autorità locali associati né coloro che ricoprano, e fin tanto che ricoprano, cariche elettive o di designazione all’interno di tali enti. I consiglieri durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un’Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla amministrazione dell’Associazione ed è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso a mezzo e-mail, lettera raccomandata o consegnata a mano, fax o avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Art. 13) Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea degli associati, coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell’Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente se nominato.
Art. 14) Segretario
Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario.
Il Segretario:
- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.
Art. 15) Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare nei casi previsti dalla legge la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ. in quanto compatibili. La funzione di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.
Art. 16) Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 17) Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 18.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci.
Art. 18) Risorse Economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:
a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall’art. 42bis del D.L. 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell’art. 42bis del D.L. 162/2019 e D.M. 15 settembre 2020, con il pagamento degli incentivi;
b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
g) le restituzioni dei benefici di cui all’art. 42 bis, comma 8, lett. b) del D.L 162/2019 e gli incentivi previsti dall’art. 42 bis, comma 9, lett. a) del D.L. 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, in quanto applicabili, incassati dalla Comunità;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell’energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell’oggetto sociale.
Art. 19) Bilancio d’esercizio e scritture contabili
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione, con l’indicazione di quanto prescritto dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 20) Liquidazione e devoluzione del patrimonio
L’Associazione può essere sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto previo parere del competente ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta alla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell’assemblea straordinaria.
Art. 21) Libri sociali
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono.
Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, il quale ne consentirà l’esame presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
Art. 22) Rapporti con gli Enti Pubblici
Le convenzioni e i rapporti tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
Art. 23) Volontario e Personale retribuito
L’Associazione può avvalersi di attività di volontari nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell’attività di interesse generale.
I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall’Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.
Art. 24) Varie
Il ruolo di responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa è svolto dalla medesima comunità energetica in persona del legale rappresentante. L’importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui
all’Appendice B delle Regole Operative redatte in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 n. 414 e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Art. 25) Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
